ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Convenzionata F.I.P.S.A.S.
(Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato)
NORME REGOLAMENTARI PER L’ASSEGNAZIONE,
L’UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI DESTINATI AD
UNITA’ DA DIPORTO
Approvato dal Consiglio Direttivo 12 dicembre 2022
SETTORE ACQUE MARITTIME
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Allegato 1.pdf
Allegato 2.pdf
ART.1 - PREMESSE Le presenti NORME REGOLAMENTARI, di seguito definite sinteticamente “REGOLAMENTO" riguardano l'assegnazione con l’uso in comodato degli ormeggi siti in località “Sacchetta” - Via Ottaviano Augusto di Trieste, gestiti dall’ASSOCIAZIONE Sportiva Dilettantistica SEZIONE Provinciale di Trieste, (di seguito “SEZIONE) affiliata e convenzionata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquea e Nuoto Pinnato, (d’ora in avanti F.I.P.S.A.S.) che, acquisendo in concessione specchi acquei marini, intende porli al servizio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche esistenti nel territorio dell’ex provincia di Trieste (di seguito ASSOCIAZIONI), affiliate alla stessa Federazione, utilizzando strutture fisse o galleggianti per l’ormeggio di unità da diporto nautico destinate alla pratica sportiva dilettantesca della pesca e di tutte le altre attività di interesse della FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA, ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO. Il presente REGOLAMENTO interviene a sostituire il precedente datato 2010, a fronte di una serie di necessità sopravvenute che ne hanno determinato l’esigenza di modifica ed integrazione. Con il presente viene primariamente eseguita una Ricognizione dello stato di fatto, riguardante gli occupanti i posti barca disponibili in data 26/09/2022, e le relative ASSOCIAZIONI di appartenenza. La tabella in Allegato 1 riporta la situazione in essere e costituisce parte integrante del presente Regolamento. Successivamente va preso atto dell’attività di controllo da parte degli organi di Stato preposti, relativamente all’ effettivo esercizio degli sport del mare di competenza FIPSAS da parte degli utenti dei posti barca, a fronte della quale emerge la necessità di corrispondere adeguatamente ad ogni loro richiesta in tal senso, e di assumere modalità di gestione delle assegnazioni in grado di rendere palese lo stato e la tenuta delle imbarcazioni in maniera idonea a consentire la pratica della pesca dilettantistica e alle altre attività a questa connesse in ambito FIPSAS, finalità per la quale la SEZIONE è legittimata ad operare statutariamente in adesione allo specifico indirizzo Comunitario e Nazionale. E’ in essere inoltre un contenzioso fiscale, relativo all’ applicazione dell’IMU ai posti barca, per la quale FIPSAS ha avanzato opposizione tramite legale, ma che, in caso di soccombenza costituirebbe un pesante aggravio economico da fronteggiare. Non ultimo, necessita disporre di strumenti gestionali atti a dar risposta sistematica ed organica alle ASSOCIAZIONI, qualora di presentasse, nel tempo, possibilità di assegnare posti barca che si rendessero disponibili. Le premesse contenute nel presente Articolo costituiscono Relazione illustrativa per le modifiche ed integrazioni apportate, oltreché parte integrante delle presenti Norme Regolamentari. La SEZIONE conserverà la titolarità di un posto barca per l’imbarcazione sociale, a disposizione per attività della SEZIONE e si riserva di utilizzare secondo necessità posti occasionalmente disponibili per altre necessità temporanee che dovessero presentarsi. ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE O REVOCA DEL POSTO BARCA (ORMEGGIO) ALLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA FIPSAS DA ALMENO DUE (2) ANNI. Preso atto della distribuzione degli ormeggi tra le ASSOCIAZIONI in essere alla data del 26/09/2022 e della discrepanza della stessa con la situazione astrattamente teorizzata dal precedente Regolamento, il presente Articolo della Norma Regolamentare definisce i criteri secondo i quali provvedere alla distribuzione dei posti barca che si rendessero progressivamente disponibili, nell’ ottica remota di raggiungere l’ equilibrio numerico prospettato e non raggiunto dal Regolamento precedente ( ovvero : un posto barca per ogni 18 tesserati, per le ASSOCIAZIONI che non dispongono di una Concessione Demaniale a questo dedicata, e ogni 36 per chi ne dispone) A fine di ogni anno le ASSOCIAZIONI avanzeranno alla SEZIONE la comunicazione del proprio interesse ad occupare un posto barca qualora disponibile nel corso dell’anno successivo. Sulla scorta di tali periodiche indicazioni, qualora si presentasse la disponibilità, il Consiglio Direttivo provvederà a determinarne l’assegnazione, secondo i seguenti criteri di priorità: - Alle ASSOCIAZIONI che risultino essere state numericamente sfavorite nel rapporto tra Tesserati e posti già assegnati; - Alle ASSOCIAZIONI il cui Legale Rappresentante manifesti la volontà di occupare il posto assegnato con un natante a suo nome, destinato ad attività sociali di agonismo, formazione e allenamento; - Alle ASSOCIAZIONI che segnalassero particolari situazioni contingenti di interesse sportivo, agonistico o formativo per la SEZIONE. L’ ASSOCIAZIONE alla quale verrà affidato in comodato un posto barca dovrà provvedere a segnalare il nominativo del Tesserato indicato alla SEZIONE, unitamente all’ Allegato 2, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ ASSOCIAZIONE e dal tesserato affidatario dell’ ormeggio, al fine di certificarne i requisiti di partecipazione alle attività sportive federali e alle attività societarie necessari per poter beneficiare dell’ utilizzo di un posto barca, assumendosene la piena responsabilità su quanto dichiarato. Il Consiglio Direttivo esprimerà propria motivata determinazione in merito all’ assegnazione proposta. In caso di diniego, l’ASSOCIAZIONE dovrà proporre altro proprio tesserato. Qualora un ASSOCIAZIONE non rinnovi l’affiliazione federale, essa perderà la titolarità dei posti barca assegnati. ART. 3 - UTILIZZAZIONE DELL’ORMEGGIO ED OBBLIGHI DEL TESSERATO ASSEGNATARIO - Il posto barca è concesso all’ASSOCIAZIONE affiliata e non al Socio Tesserato da questa segnalato. - I Soci tesserati segnalati dall’ ASSOCIAZIONE per l’assegnazione dell’ormeggio, devono essere in regola da almeno due (2) anni con la quota associativa F.I.P.S.A.S. - La richiesta fatta alla propria ASSOCIAZIONE tendente ad ottenere l’assegnazione dell’ormeggio dovrà, fra l’altro, contenere le caratteristiche del proprio natante del quale risulterà essere unico proprietario. Fornirà inoltre un recapito di pronta reperibilità e si impegnerà a dare tempestiva comunicazione della loro variazione, ai fini di ogni necessaria tempestiva comunicazione. - L’ASSOCIAZIONE confermerà la validità della richiesta suindicata, provvederà a redigere e completare il documento di cui all’ All. 2, farlo sottoscrivere congiuntamente dal legale Rappresentante dell’ASSOCIAZIONE e del Tesserato e trasmetterà la documentazione alla SEZIONE secondo criteri propri di priorità. Qualora le dichiarazioni rese all’ All.2 risultassero mendaci, la SEZIONE ricuserà la proposta e provvederà ad attivare l’azione disciplinare prevista dallo Statuto. - In caso di decesso del Tesserato assegnatario del posto barca, l’assegnazione dello stesso potrà essere confermata a favore di un erede legittimo entro il secondo grado, purché disponga dei medesimi requisiti d’ assegnazione del de cuius. In assenza di eredi legittimi e qualificati il posto barca rientrerà in ogni caso nella disponibilità della SEZIONE, che provvederà alla sua riassegnazione secondo i criteri di priorità enunciati all’ Art. 2. - Il Tesserato assegnatario dovrà comunicare alla SEZIONE le assenze dall’ ormeggio del proprio natante per trasferta, alaggio riparativo, manutenzione ordinaria o straordinaria, precisando la natura e la durata dell’assenza. Qualora l’assenza perduri per oltre 3 mesi senza idonea giustificazione, l’assegnazione sarà revocata e il posto barca rientrerà in disponibilità alla SEZIONE che provvederà alla sua riassegnazione secondo i criteri esposti all’ Art. 2. La SEZIONE, all’atto dell’occupazione dell’ormeggio chiederà all’assegnatario un documento di proprietà dell’imbarcazione e/o del natante: a) Imbarcazione: la fattura di acquisto o il certificato di importazione o il contratto di compravendita, ecc. e copia dell’atto assicurativo del motore; b) natante: un’autocertificazione di possesso e copia dell’attestato assicurativo del motore. Come già enunciato, la “SEZIONE”, al fine dell’assegnazione del posto barca, non riconosce la “comproprietà” ovvero della proprietà parziale per carature. L’ASSOCIAZIONE indicherà un “unico titolare tesserato” all’assegnazione dell’ormeggio concesso in comodato. Resta ben inteso che la vendita del natante ad altra persona comporta la perdita del posto barca, a meno che il Tesserato assegnatario non intenda occupare il posto assegnato con altro natante di dimensioni compatibili col posto stesso, dandone preventiva e tempestiva comunicazione all’ ASSOCIAZIONE di appartenenza e alla SEZIONE. Art. 4 - DECADENZA DELL’ ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA POSTO BARCA Resta confermato che l’ASSOCIAZIONE affiliata rimane responsabile in solido con il proprio Tesserato assegnatario dell’applicazione delle regole dettate dal presente Regolamento che permettono la gestione degli ormeggi e degli assegnatari; il Tesserato prescelto decade dall’assegnazione del posto barca quando non si attiene alle direttive del presente regolamento e in particolare: a) quando, per qualsiasi motivo, perde le qualità di Tesserato F.I.P.S.A.S.; b) quando non abbia occupato entro sei (6) mesi l’ormeggio assegnatogli senza giustificato motivo, giustificazione accolta in primis dalla propria ASSOCIAZIONE e successivamente dalla “SEZIONE” c) quando, ottenuta l’assegnazione del posto barca non l’abbia occupato col proprio natante entro un mese dall'assegnazione; salvo motivata richiesta di proroga da parte dell’ASSOCIAZIONE di appartenenza. d) quando perde la proprietà del natante e, entro tre (3) mesi in accordo con la propria ASSOCIAZIONE, non ne acquisti un altro con le caratteristiche compatibili con quelle indicate dalla SEZIONE per il posto barca assegnato. e) quando utilizza il natante per svolgere attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, sia al di fuori che all’interno della struttura nautica mancando di serietà anche verso l’ASSOCIAZIONE di appartenenza. f) quando consente abitualmente e reiteratamente l’accesso alla struttura dell’area in concessione alla SEZIONE a persone sprovviste di tessera federale valida per l’anno in corso; rientrano in tale norma anche i familiari di qualsiasi tipo compresi il coniuge ed i figli minori, se non in presenza del titolare del’ ormeggio. g) Quando vengano meno i requisiti accertati nell’ All. 2 dal Legale Rappresentante dell’ASSOCIAZIONE cui l’assegnatario risulta iscritto e non possano venir riconfermati per l’annualità in rinnovo, ovvero che le dichiarazioni rese nell’ Allegato 2 all’ atto dell’assegnazione o del rinnovo annuale dell’ uso del posto barca siano mendaci . h) Qualora la condotta del Tesserato assegnatario sia oggetto di sanzione da parte dell’Autorità concedente o dall’ Autorità marittima. i) Qualora il natante all’ ormeggio sia manutenuto in condizioni precarie tali da poterlo ritenere non idoneo al pronto uso per la navigazione, salvo precisa e motivata giustificazione. l) Qualora il tesserato risulti dimissionario o comunque non più aderente alla propria ASSOCIAZIONE (quella che lo ha designato come assegnatario del posto barca). In tal caso il posto barca rientrerà nella disponibilità della stessa ASSOCIAZIONE solo qualora questa risulti assegnataria di un numero di posti assegnati minore del limite numerico di cui all’ Art. 2. In caso contrario il posto rientrerà nelle disponibilità della SEZIONE, che provvederà a riassegnarlo secondo i criteri di priorità esposti nel medesimo articolo. m) Qualora l’assenza dell’imbarcazione dall’ ormeggio perduri per oltre 3 mesi senza idonea giustificazione, l’assegnazione sarà revocata e il posto barca rientrerà in disponibilità alla SEZIONE che provvederà alla sua riassegnazione secondo i criteri esposti all’ Art. 2. Art. 5 - NATANTI Oltre alle caratteristiche particolari che verranno definite singolarmente per ogni posto barca all’atto dell’assegnazione dell’ormeggio in concordato con l’ASSOCIAZIONE di appartenenza, si precisa che sono ammessi solo natanti rigidi a motore. Sono pertanto esclusi: a) i battelli pneumatici (se non in maniera temporanea o per altre motivate circostanze, quali specifiche attività sportive delle ASSOCIAZIONI) b) le barche a vela di qualsiasi tipo, anche se con motore ausiliario, ne consegue che una imbarcazione o un natante a vela già ormeggiata nella struttura non potrà essere sostituita che con un natante a motore. In tutti i casi, in accordo con l’ASSOCIAZIONE interessata, sono consentiti il cambio dell’imbarcazione/natante o lo scambio degli ormeggi assegnati solo previa autorizzazione della SEZIONE. Resta confermato che i limiti d’ingombro sono quelli indicati nell’atto di assegnazione in comodato. Non possono essere ormeggiate, neppure in temporanea, imbarcazioni o natanti che non rispettino le dimensioni originariamente determinate. Al momento del perfezionamento della pratica, al Tesserato assegnatario di posto barca viene consegnato un adesivo riportante la posizione dell’approdo. Detto adesivo dovrà essere fissato possibilmente sul natante all’ormeggio in modo tale da essere leggibile da terra. Art. 6 - IMPIANTI La manutenzione corrente ed ordinaria dei pontili e delle strutture comuni dell’impianto galleggiante è a carico della SEZIONE quale Titolare della Concessione demaniale marittima. La SEZIONE provvede inoltre alla copertura assicurativa delle parti e delle strutture comuni dell’impianto e alla sua custodia diligente in conformità all’ atto concessorio. I lavori di adeguamento e manutenzione delle strutture comuni che assumono carattere di straordinarietà vengono effettuati a cura della SEZIONE con propri materiali e personale di fiducia ed i relativi costi vengono ripartiti tra i Tesserati assegnatari. I lavori di impianto e di manutenzione degli ormeggi dei singoli vengono effettuati a cura ed a spese dei Tesserati assegnatari e coordinati dalla SEZIONE con personale di fiducia della stessa. Previa segnalazione possono essere autorizzati interventi di ditte ed artigiani diversi. Per gli approdi a terra che presentino difficoltà di salita a bordo è possibile, previa autorizzazione dell’Autorità Portuale e l’assenso della Capitaneria di Porto, installare a terra scalette o passerelle. E’ proibito manomettere gli impianti d’acqua e di forza elettromotrice esistenti, l’uso della forza elettrica è consentito solo per lavori sui natanti e per la ricarica di batterie, con l’obbligo della presenza del Titolare in fase di ricarica, mentre è tassativamente vietato il suo utilizzo per alimentare frigoriferi ed impianti di illuminazione, ecc. È evidente anche in questo caso, la responsabilità dell’ASSOCIAZIONE che viene coinvolta in tutti quei casi in cui il proprio Socio Tesserato non rispetta le norme di comportamento fissate dal Regolamento. Art. 7 - SORVEGLIANZA, SICUREZZA E PULIZIA La SEZIONE provvederà a garantire adeguata vigilanza all’ area in Concessione, anche col concorso di altri soggetti Concessionari adiacenti, in modo da garantire la custodia del bene concesso. La SEZIONE nomina uno o più collaboratori per la corretta gestione dei pontili, individuati tra gli stessi fruitori dell’ormeggio ovvero soggetti terzi con regolare rapporto di collaborazione. Tali incaricati effettueranno la sorveglianza ed avranno piena autorità per gli eventuali interventi di sicurezza di regolare ormeggio su tutti i natanti dei Tesserati assegnatari. A tale proposito si ribadisce la necessità che detti incaricati siano tempestivamente informati di ogni variazione sulla reperibilità dei Tesserati assegnatari. La SEZIONE può disporre degli ormeggi temporaneamente liberi regolando altresì l’alaggio dei natanti negli spazi in concessione, nonché l’uso delle attrezzature di servizio. Qualora per motivi d’urgenza, necessita o di sicurezza, si rendesse indispensabile rimuovere i natanti dall’ormeggio, i Tesserati assegnatari autorizzano la SEZIONE ad effettuare gli spostamenti necessari a mezzo dei suoi incaricati e, quando possibile, saranno avvertiti in via preventiva. Per quanto attiene l’osservanza delle norme di tutela ambientale ed igiene pubblica, oltre alle disposizioni relative la personale condotta prescritta Titolari di ormeggio per la tutela delle acque, vige una convenzione a titolo oneroso con l’Autorità portuale per il recapito differenziato dei rifiuti in appositi contenitori posizionati all’ interno dell’area concessa cui i Titolari debbono attenersi. Art. 8 - NORME GENERALI Il Tesserato assegnatario, con il godimento dell’ormeggio, assume, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità civile nei confronti di terzi e della SEZIONE, rispondendo personalmente ed in solido per i danni di qualsiasi genere dovuti a colpa, negligenza o imperizia, ivi compresi quelli derivanti da una scorretta manomissione dell’ormeggio e di quanto ad esso pertinente. L’imbarcazione che, per qualsiasi causa affondi nel luogo dell’ormeggio, deve essere tempestivamente recuperata a spese del proprietario, fatta salva la responsabilità per altri eventuali danni a terzi o all’ ambiente. L’uso degli ormeggi deve seguire le regole di normale diligenza e comportamento. In particolare: a) i Tesserati assegnatari devono condurre i propri natanti all’ormeggio con le dovute cautele onde evitare danni di qualsiasi genere alle persone o alle cose; b) durante le manovre di ormeggio deve essere presente a bordo il titolare del posto barca o un suo delegato purché Tesserato F.I.P.S.A.S.; c) le strutture di proprietà della SEZIONE e degli altri Tesserati devono essere sorvegliate e trattate come proprie; d) i mezzi e le attrezzature a disposizione comune devono essere usati solo il tempo strettamente necessario e al termine riposti con cura per la conservazione; e) le attrezzature e le cose di proprietà dei Soci devono essere custodite in modo da non costituire intralcio per gli altri; f) i pontili A-B-C-D vanno utilizzati per il solo accesso alle imbarcazioni e non potranno essere utilizzati per altre attività quali pescare, prendere sole, giuochi per bambini, ecc. g) il Tesserato assegnatario dovrà provvedere alla regolare tenuta e manutenzione della barca all’ ormeggio, che dovrà risultare funzionante e pronta a muovere, pronta per le attività dilettantistiche ed agonistiche per le quali l’ormeggio è stato concesso. In caso di tenuta negligente, la SEZIONE, tramite la Società di pertinenza, solleciterà il Tesserato a provvedere. Qualora tale negligenza perdurasse ingiustificatamente, la SEZIONE revocherà l’assegnazione ed il posto barca sarà oggetto di rassegnazione ad altro soggetto, secondo quanto disposto all’Art. 2. di legge del Codice Civile. Art. 9 - GESTIONE FINANZIARIA Il Tesserato assegnatario è tenuto a corrispondere anticipatamente ed in unica soluzione, a titolo di rimborso spese, alla SEZIONE una quota ordinaria in denaro per l'uso dell'ormeggio ed una straordinaria di primo ingresso che saranno annualmente fissate dal Consiglio Direttivo della SEZIONE medesima, sentito il parere dei Presidenti delle ASSOCIAZIONI affiliate nel caso di un programmato aumento. La quota sarà versata entro il 30 gennaio di ogni anno e/o comunque entro trenta (30) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Contestualmente alla presentazione della ricevuta del versamento, il Titolare dell’assegnazione deve presentare il Modello 2 debitamente compilato e sottoscritto. In assenza di questo documento, l’assegnazione non potrà venir riconfermata per l’anno successivo. In questo caso il posto dell’assegnatario decaduto tornerà nella disponibilità dell’ASSOCIAZIONE, che dovrà provvedere a segnalare altro proprio Tesserato che presenti caratteristiche idonee ad assumere l’assegnazione dell’ormeggio stesso. Il Tesserato assegnatario deve partecipare annualmente, sin dal momento dell’ottenimento del posto barca alle spese di gestione ed amministrazione delle strutture nautiche. Ritardi del pagamento saranno penalizzati in misura del 10% per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile, del 20% per i pagamenti effettuati entro il 31 maggio e del 50% per i pagamenti effettuati nel mese di giugno. Il Tesserato assegnatario che non risulta in regola con il pagamento entro il 30 giugno, perde a tutti gli effetti il diritto del posto barca, che verrà riassegnato dalla SEZIONE coi criteri di cui all’ Art. 2. Le spese del consumo dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, e per quanto altro a disposizione, sono comprese nella quota annuale di rimborso spese salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo della SEZIONE. I lavori di sostituzione dei pontili galleggianti o di straordinaria manutenzione e la sorveglianza dell’impianto, comporteranno un contributo straordinario fissato dai Consiglio Direttivo della SEZIONE in accordo con i rappresentanti delle ASSOCIAZIONI affiliate. Allo stesso modo si procederà per far fronte all’ impegno economico emergente nel caso in cui la SEZIONE risultasse soccombente nella controversia in essere con l’Agenzia delle Entrate relativa all’ imposizione dell’IMU sui posti barca, ovvero emergesse la necessità di far fronte ad altre imposizioni fiscali o erariali.
ART 10 CONTROVERSIE Ogni eventuale controversia tra la SEZIONE ed un Tesserato assegnatario del posto barca sarà immediatamente notificata all’ASSOCIAZIONE di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della SEZIONE esaminerà la questione nell'ambito delle sue prerogative e del Regolamento a cui l’ASSOCIAZIONE con il proprio Tesserato assegnatario si sono obbligati all’atto della consegna del posto barca. L’ASSOCIAZIONE e il Tesserato assegnatario, singolarmente o in accordo, potranno presentare ricorso avverso al giudizio del Consiglio Direttivo entro 30 gg. (trenta) dalla data dell’emissione del giudizio suddetto, al COLLEGIO DEI PROBIVIRI per una decisione arbitrale presa secondo lo STATUTO della SEZIONE. In caso di responsabilità grave il Consiglio Direttivo potrà rinunciare - con particolare delibera - al giudizio dei Probiviri procedendo all’avvio di azioni secondo la norma di legge del Codice Civile. ART 11 - NORME APPLICATIVE Le presenti Norme Regolamentari sono state esaminate ed approvate del Consiglio Direttivo riunitosi in data 12 dicembre 2022, nell’ambito delle attribuzioni attribuite dallo Statuto, approvato in data9 aprile 2022, all’ Art. 13. Entrano in vigore in data 12 dicembre 2022 in concomitanza con i termini di rinnovo annuale delle assegnazioni degli ormeggi. Con l’accettazione dell’assegnazione del posto barca, tanto l’ASSOCIAZIONE che il Tesserato assegnatario si obbligano al rispetto delle presenti norme. Le ASSOCIAZIONI e il Tesserato assegnatario dell’ormeggio riceveranno copia delle presenti Norme regolamentari per via telematica. Sarà compito delle ASSOCIAZIONI provvedere alla relativa comunicazione ai propri Tesserati. Copia sarà esposta all’ Albo presso la sede sociale di Scalo Legnami e disponibile nel sito www.fipsastrieste.it Costituiscono parte integrante del presente atto: - La tabella rappresentativa della situazione distributiva dei posti barca alla data del presente Atto; - Il modello di dichiarazione da presentare all’ atto dell’Assegnazione e del Rinnovo annuale a decorrere dal 2023, entro i termini fissati dal presente Regolamento. Trieste, 12 dicembre 2022