Statuto

fipsas

A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE”
Convenzionata F.I.P.S.A.S.
(Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato)
Approvato il 9 aprile 2022 dall’Assemblea degli Associati

Statuto

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede
Tra tutti le Società affiliate alla FIPSAS esistenti nel territorio della ex provincia di Trieste, di seguito definite “ ASSOCIATI”, è costituita, ai sensi  dell’articolo 62 dello Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, di seguito indicata F.I.P.S.A.S., un Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro e non commerciale, apolitica, aconfessionale denominata “A.S.D. Sezione Provinciale di Trieste – convenzionata F.I.P.S.A.S.”,  con sede legale in Trieste, via dei Macelli nr. 5, Stadio N. Rocco e Sede Nautica e di Servizio in Piazzale dei Legnami nr. 1/D di Trieste nel prosieguo dello Statuto indicata come “SEZIONE”. I rapporti tra la Sezione e la F.I.P.S.A.S. sono regolati dalle norme contenute nella Convenzione sottoscritta tra le due parti.

ART. 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi ed in armonia con lo Statuto della F.I.P.S.A.S. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’Associazione stessa.
Costituiscono integrazione e specificazione del presente Statuto tutti i Regolamenti Attuativi connessi, nonché il Modello Organizzativo e Gestionale ed il Codice Etico ex D.lgs. 231/2001.

ART. 3 – Scopi
La Sezione fa propri gli scopi di cui all’ art. 3 dello Statuto F.I.P.S.A.S.  ed in particolare si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività  sportiva a livello territoriale di competenza della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l’attività formativa e didattica, riconosciute F.I.P.S.A.S. stessa, e favorisce in particolare la partecipazione alle discipline e attività sportive dei giovani senza distinzione di genere, delle persone socialmente fragili e delle persone con disabilità . La Sezione ha tra i propri obiettivi principali anche la tutela e l’incremento del patrimonio ittico, oltre che la difesa ed il miglioramento dell’ambiente naturale e per questo scopo può partecipare all’attività di protezione civile.
A tale scopo la Sezione potrà:

  1. organizzare l’attività sportiva e didattica e quella amatoriale degli Associati nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S.;
  2. gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell’ambito territoriale di competenza di proprietà, in affitto o a qualunque altro titolo concessi o detenuti;
  3. rappresentare gli Associati su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva compresa la sponsorizzazione e tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati stessi;
  4. rappresentare gli  Associati ed i propri tesserati alla F.I.P.S.A.S. nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
  5. elaborare proposte anche di norme e complessi normativi, in particolare in materia di protezione Civile, ed inviarne il testo alla F.I.P.S.A.S. e/o Comitato regionale competente per territorio;

La Sezione, inoltre, con i criteri e le modalità fissate nella Convenzione sottoscritta con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest’ultima:

  • promuove e gestisce il tesseramento F.I.P.S.A.S. Federale nell’ambito territoriale di pertinenza;
  • promuove le attività riconosciute dalla F.I.P.S.A.S. in tutte le sue specialità, organizza gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la F.I.P.S.A.S. medesima intenda far svolgere nel territorio di pertinenza;
  • gestisce, nell’ esclusivo interesse degli Associati e dei propri tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nello ambito territoriale di pertinenza, al fine di promuovere l’attività sportiva federale, secondo il disposto dell’art. 2 dello Statuto della I.P.S.A.S.;
  • promuove corsi di formazione tecnica per tecnici e atleti e cura la formazione tecnica delle guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.

Per l’attuazione degli scopi sociali la Sezione può costituire organismi operativi invitando a    parteciparvi Enti, Associazioni e persone interessate alle attività.
Per gli stessi scopi la Sezione può aderire ad organismi che si interessano alle attività federali.

ART. 4 – Durata
L’ Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 – Rapporti con Soggetti Esterni
L’ Associazione potrà instaurare rapporti, preferibilmente su base negoziale, mediante accordo-convenzione-contratto, con soggetti esterni, Società, Enti, persone fisiche che organizzino o pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento o perseguono la tutela e l’incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell’ambiente naturale.

ART. 6 – Associati e Tesserati. Definizioni
Sono definiti “ASSOCIATI” tutti gli Organismi, Associazioni e Società affiliate alla F.I.P.S.A.S. presenti nel territorio dell’ex provincia di Trieste. Sono inoltre ammessi quali Associati , a condizione che procedono ad affiliazione alla F.I.P.S.A.S., tutti gli Organismi, Associazioni, Società, Enti che organizzano e praticano a livello agonistico o amatoriale le attività sportive dilettantistiche e didattiche della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento e, in generale, le discipline riconosciute dalla F.I.P.S.A.S. o che perseguono la tutela e l’ incremento del patrimonio ittico Nazionale ed il miglioramento dell’ ambiente naturale.
L’ammissione di nuovi Associati è subordinata alla presentazione dei sottonotati documenti da inviare alla sede centrale F.I.P.S.A.S. – Ufficio Affiliazione e copia degli stessi per conoscenza alla Sezione:

  • Copia della carta di identità del Presidente;
  • Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
  • Eventuali verbali di modifiche allo statuto;
  • Atto Costitutivo e Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • Copia del bollettino di pagamento.

Non sono ammessi Associati per periodi temporanei e limitati nel tempo.
Sono definiti “TESSERATI” della Sezione tutte le persone fisiche tesserate F.I.P.S.A.S. tramite una delle Società associate.

ART. 7 – Diritti e Doveri degli Associati
Tutti gli organismi Associati godono, dal momento dell’ammissione alla Sezione, del diritto di partecipare all’assemblea nonché all’elettorato attivo e passivo. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività della Sezione e di controllo sull’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto; hanno in particolare diritto di stabilire la struttura e l’indirizzo della Sezione mediante il voto espresso in Assemblea, ed hanno altresì il diritto di godere di tutti i benefici derivanti dall’essere associati, in particolare a partecipare alle attività della Sezione.
Gli Associati si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione, le disposizioni del C.O.N.I., lo Statuto e Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e territoriali di detta Federazione loro destinati.
Gli Associati sono tenuti a:

  1. a) rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione;
  2. b) essere in regola con le quote associative e con il tesseramento alla F.I.P.S.A.S.;
  3. c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione;
  4. d) autorizzare la Sezione all’uso dei propri dati sensibili nel rispetto delle norme vigenti esclusivamente per le necessità e l’adempimento dei fini statutari.

Tutti i soggetti Associati alla Sezione devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Nell’ambito della Sezione non potrà essere svolta dai Consiglieri attività in contrasto con gli interessi e lo scopo associativo.

ART. 8 – Estinzione del Rapporto
Il rapporto si estingue:

  1. a) per i soggetti Associati, con la revoca dell’affiliazione da parte della F.I.P.S.AS;
  2. b) con lo scioglimento dell’organismo associato;
  3. c) con lo scioglimento della Sezione;
  4. d) con il recesso o mancato rinnovo del tesseramento annuale da parte dell’Associato;
  5. e) con l’esclusione dalla Sezione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell’etica civile e sportiva nonché ai doveri stabiliti dal presente Statuto, nel rispetto del Regolamento di Disciplina della F.I.P.S.A.S.

ART. 9 – Quote Sociali
Le quote associative per gli Associati ed i Tesserati e da questi corrisposte sono stabilite direttamente dalla F.I.P.S.A.S. Importi, termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla stessa F.I.P.S.A.S.

ART. 10 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione:

  1. a) l’Assemblea degli Associati
  2. b) il Presidente
  3. c) il Consiglio Direttivo
  4. d) il Collegio dei Sindaci
  5. e) il Collegio dei proboviri.
  6. f) l’Organismo di Vigilanza ex 231/2001

ART. 11- Assemblea
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano della Sezione ed è costituita dai Presidenti di tutti gli Associati o altro componente il Consiglio Direttivo dell’organismo associato su delega scritta dal Presidente.  L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale tesserato o di età. Il Presidente provvede a far nominare il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea, i quali redigono apposito verbale della seduta che sarà da loro sottoscritto e firmato.
L’ Assemblea ordinaria ha luogo:

  • ogni anno entro il 31 marzo per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione;
  • entro il 31 marzo del primo anno del quadriennio per il rinnovo delle cariche elettive.

L’ Assemblea straordinaria ha luogo inoltre:

  • quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla;
  • quando almeno 1/10 degli Associati ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all’ ordine del Giorno.

L’Assemblea deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a:

  • modifiche dello Statuto;
  • in caso di grave circostanza;

su richiesta di 1/10 degli Associati

  • elezione del nuovo Consiglio Direttivo decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
  • scioglimento della Sezione;

L’ Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della Sezione con lettera semplice, a mezzo di comunicazione in posta elettronica o a mezzo pubblicazione sul sito web della Sezione, in modo che sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari, nonché per affissione nella sede della Sezione almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. L’ avviso di convocazione dovrà contenere la data e l’ora della convocazione nonché l’Ordine del Giorno, oltre agli allegati necessari al corretto svolgimento dell’Assemblea.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e dell’Assemblea Straordinaria richiesta dagli Associati entro 30 giorni da tale richiesta, alla convocazione provvede il Collegio dei Sindaci;
L’ Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Associati o dei loro delegati.  L’Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
L’ Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Associati o dei loro delegati.  L’Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un’ora dopo la prima, qualora il numero dei rappresentanti degli   Associati o dei loro delegati superi il 20% più uno degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.
Per lo scioglimento della Sezione dovrà ottenersi comunque il voto favorevole de 3/4 del numero complessivo degli Associati aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni si debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e trascritte nell’ apposito registro.

ART. 12 – Il Presidente
Il Presidente della Sezione eletto dall’ Assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la Sezione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il Bilancio di Previsione e Rendiconto Economico e Finanziario annuale. Dichiara aperte le Assemblee.
Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i tesserati in Enti Associati alla Sezione, con la sola incompatibilità dei tesserati che esercitano analoga carica presso il Circolo di appartenenza o presso gli Organi Direttivi di altre Federazioni. La carica di Presidente può essere ricoperta per non più di due mandati.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vicepresidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo, in difetto dal Consigliere più anziano.

ART. 13 – Consiglio Direttivo
La Sezione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, formato dal Presidente eletto che da otto (8) Consiglieri.  Il Presidente eletto potrà attribuire le cariche di Vicepresidente e di Consigliere Delegato ai singoli settori in rappresentanza di ognuna delle attività sportive e didattiche federali presenti sul territorio in maniera adeguata al sistema di gestione applicato, nonché gli incarichi di Segretario e Tesoriere.
Possono liberamente candidarsi alla carica di Consigliere tutti i tesserati in Enti associati alla Sezione, indipendentemente da qualsiasi altra carica esercitata all’ interno del Circolo di appartenenza o in altre Federazioni.
Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della Sezione.
Il Consiglio Direttivo:

  • indice le Assemblee per il tramite del Presidente,
  • approva le norme regolamentari della Sezione e le loro modifiche;
  • assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della Sezione che non sia di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Delegato provinciale, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre (3) riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e a parità di voti prevale quello del Presidente; le deliberazioni saranno verbalizzate nell’ apposito libro sociale dal Segretario.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno metà più uno dei Consiglieri.

ART. 14 – Collegio dei Sindaci
L’ Assemblea ordinaria nomina i Sindaci che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Possono candidarsi alla carica di Sindaco tutti i tesserati in Enti Associati alla Sezione,
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Qualora la procedura elettiva risulti infruttuosa, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla formazione di un Collegio ricorrendo a soggetti non tesserati.
Il Consiglio controlla la regolare tenuta della contabilità e la gestione amministrativa della Sezione nell’osservanza delle leggi e dello statuto.
Il Collegio redige la relazione tecnico contabile sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e ai bilanci preventivi.
L’anno sociale e finanziario economico iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Il Presidente o, in sua vece, un altro membro del Collegio, deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.

ART. 15 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea ordinaria nomina tra i tesserati ad associati alla Sezione Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre (3) membri e di un (1) supplente.
Possono candidarsi alla carica di Proboviro tutti i   tesserati in enti Associati alla Sezione,
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soggetti interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate con delibera nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla presentazione del ricorso, comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli interessati e sono inappellabili.

ART. 16 – Durata del Mandato
Gli Organi eletti durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.

ART. 17 – Contributi
La Sezione può concedere contributi, o altri sostegni economici, agli Associati che ne fanno richiesta per la realizzazione di una specifica iniziativa o per l’organizzazione, svolgimento o partecipazione di attività didattiche, agonistiche e sportive.

ART.18 – Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie della sezione sono costituite da:

  • contributo I.P.S.A.S. nelle spese di funzionamento, conseguente alla Convenzione da questa sottoscritta con la Sezione;
  • introiti derivati da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi associativi;
  • quote di tesserati F.I.P.S.A.S. residenti nelle altre provincie, per l’utilizzo degli impianti e delle acque;
  • introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
  • contributi da Enti pubblici o privati;
  • elargizioni e donazioni;
  • altri proventi nei limiti ammessi dalle leggi per le Associazioni senza finalità di lucro.

La Sezione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 19 – Bilancio di Previsione e Rendiconto Economico e Finanziario Annuale
La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all’ assemblea ordinaria per l’approvazione il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati vengono depositati almeno quindici (15) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea presso la Segreteria della Sezione, consentendone l’esame a tutti gli associati mediante trasmissione per posta elettronica.

ART. 20 – Sanzioni Disciplinari
L’Associato o Tesserato che violi lo Statuto, il Regolamento o le disposizioni del Consiglio Direttivo mediante un comportamento scorretto o lesivo della Sezione sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo stesso che graduerà il provvedimento in rapporto alla gravità comminando:

  1. a) ammonizione;
  2. b) ammenda;
  3. c) sospensione del diritto di voto nelle assemblee;
  4. d) esclusione dalla Sezione (solo per i soggetti non affiliati).

I provvedimenti sono presi a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e, ad esclusione della sanzione di cui al punto a), dovranno essere firmati dal Presidente e comunicati all’ interessato mediante RR. o forma equivalente a cura del Segretario.
Avverso tale decisione l’Associato o Tesserato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio, dopo aver sentito la difesa dell’interessato, è inappellabile.

ART. 21 – Scioglimento della Sezione
Nel caso di deliberazione assembleare di scioglimento della Sezione, l’Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi. Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o comunque di pubblica utilità.

ART. 22 – Disposizioni Finali
Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui la Sezione è affiliata ovvero alle norme del Codice civile
Saranno armonizzati alle rinnovate disposizioni statutarie tutti i Regolamenti Attuativi connessi, nonché il Modello Organizzativo e Gestionale ed il Codice Etico ex D.lgs. 231/2001.

ART. 23 – Entrata in Vigore
Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della presa d’atto da parte del Consiglio Federale della FIPSAS, ex punto 6. dell’Art. 63 dello Statuto Federale.